Dal 25 settembre 2022 in avanti entreranno in vigore i decreti che andranno a sostituire il D.M. del 10 marzo 1998, sulla gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e sulle caratteristiche in tema di servizio di prevenzione e protezione antincendio.

In particolare:

  • dal 25 settembre entrerà in vigore il D.M. 1° Settembre 2021 (Decreto Controlli – “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3 lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”): in cui sono stati definiti i criteri atti ad individuare i metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
  • dal 4 ottobre entrerà in vigore il D.M. 2 settembre 2021 (Decreto GSA – “Criteri per la legislazione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3 lettera a), punto 4, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”): in cui sono stati definiti i criteri per la gestione delle emergenze e le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione
  • e dal 29 ottobre entrerà in vigore il D.M. 3 Settembre 2021 (Decreto Minicodice – “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”) che completerà l’abrogazione definitiva del Decreto 10 marzo 1998 in tutte le sue parti: in cui vengono definiti i criteri atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora si verifichi e le misure precauzionali.

Da leggere: Registro antincendio obbligatorio per tutte le aziende

Approfondiamo nel dettaglio quello che interessa alle aziende sulle importanti novità sia sul Piano di Emergenza aziendale che sulla formazione degli addetti al servizio antincendio.

Piano di Emergenza: cosa cambia dal 4 ottobre

Il Decreto Ministeriale del 02/09/2021 stabilisce come criterio per determinare l’obbligo di predisporre il piano di emergenza, non solo il numero di lavoratori, ma anche il numero degli occupanti.

Di conseguenza, il Piano di Emergenza è obbligatorio per i luoghi di lavoro:

  • con almeno 10 lavoratori occupanti (come già previsto dal DM 10/03/98)
  • aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori (nuova condizione)
  • che rientrano nell’elenco (Allegato I) delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011 (come già previsto dal DM 10/03/98).

Una delle principali novità introdotte dal decreto è data dall’obbligo del piano di emergenza non più solo in funzione dei lavoratori presenti ma anche rispetto al numero di occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività.

Inoltre, il Decreto ministeriale antincendio prevede che, nel piano di emergenza, siano riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro (nei casi di cui all’art. 34 del D.lgs. 81/08).

Il piano deve essere provato almeno una volta l’anno e, in caso di più Datori di Lavoro attestanti sullo stesso edificio, il piano deve essere congiunto e congiuntamente simulato.

Hai bisogno di Rinnovare il CPI?

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopra indicati, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio e riportarle nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Valutazione del Rischio Incendio: cosa cambia dal 29 ottobre

La valutazione del rischio incendio deve essere emessa per tutti i luoghi di lavoro e deve essere coerente e complementare alla valutazione del rischio esplosione e aggiornata nei casi richiamati dall’art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.

Per i luoghi di lavoro considerati a basso rischio d’incendio, quindi quelli ubicati in attività non soggette ai controlli di prevenzione e non dotati di una specifica regola tecnica, la valutazione del rischio incendio deve essere redatta con i criteri semplificati indicati nel D.M. 03/09/2022.

Invece, per i luoghi di lavoro non classificati a basso rischio incendio, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 o nella specifica norma tecnica.

Non è necessario aggiornare al 04 ottobre tutte le Valutazioni Rischio Incendio (VRI), ma è richiesto solo nei casi richiamati dall’art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.

Tra le novità del nuovo decreto antincendio, deve essere realizzato uno specifico documento di valutazione dei rischi per tutti i luoghi di lavoro che attualmente non lo posseggono.

Formazione antincendio: cosa cambia dal 4 ottobre

Dal 4 ottobre 2022 cambieranno anche le denominazioni dei corsi di formazione antincendio:

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  • TIPO 1 per aziende di Livello 1 (ex rischio basso):
    • Formazione 4 ore
    • Aggiornamento 2 ore

 

  • TIPO 2 per aziende di Livello 2 (ex rischio medio):
    • Formazione 8 ore
    • Aggiornamento 5 ore

 

  • TIPO 3 per aziende di Livello 3 (ex rischio alto):
    • Formazione 16 ore
    • Aggiornamento 8 ore

L’allegato 1 del Decreto Ministeriale antincendio contiene la specifica per verificare in quale livello rientra la propria attività.

Altre principali novità per la formazione antincendio:

  • introduzione della periodicità quinquennale dell’aggiornamento della formazione
  • obbligatorietà della prova pratica anche per la formazione e l’addestramento del Livello 1 (ex rischio basso), e la possibilità, per la sola parte teorica, di svolgere i corsi in modalità FAD sincrona (Formazione a distanza sincrona).

Se al momento dell’entrata in vigore del decreto sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, per ottemperare all’obbligo di aggiornamento l’addetto deve frequentare un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, ovvero entro il 04/10/2023.

Puoi trovare qui un approfondimento sulle novità della formazione antincendio.

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Novità corsi antincendio: cosa cambia

Novità normativa Antincendio in sintesi

  • Deve essere emesso il piano di emergenza per i luoghi di lavoro compresi nella lista e per quelli che ne sono sprovvisti. In tutti gli altri casi, il Datore di Lavoro deve adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio e riportarle nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
  • È necessario verificare che il piano di emergenza sia presente e allineato con i contenuti previsti dal nuovo Decreto e che tutte le prove di evacuazione siano state fatto o programmate.
  • Entro ottobre 2022 è opportuno verificare che la formazione ai lavoratori sul rischio incendio comprenda il livello di approfondimento e l’informazione prevista.
  • Inoltre, deve essere realizzata un’informativa specifica ed è necessario introdurla con una specifica cartellonistica nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni.
  • Un’altra novità riguarda i contenuti dei corsi di formazione degli addetti al servizio antincendio. Questi sono ora suddivisi in Formazione di Livello 1, Livello 2 e Livello 3 con obbligo di aggiornamento quinquennale.
  • Prova pratica prevista per tutti i livelli della formazione antincendio.

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