Il D.L. 146/2021, emanato il 21/10/2021, contiene disposizioni rilevanti in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro che puntano ad inasprire le sanzioni per inadempienze e rafforza il ruolo dell’Ispettorato nazionale.

La sicurezza sul lavoro deve essere un impegno prioritario per le aziende, non per il rischio della sospensione dell’attività o per le pensanti sanzioni in caso di inadempienza, ma per poter migliorare e garantire una maggiore tutela della salute e sicurezza del lavoratore e ridurre il numero di morti bianche.

A questo scopo, vengono modificate le sanzioni per gli inadempimenti:

  • Sospensione dell’attività in caso di personale in “nero” al 10% e non più al 20%
  • Per gli illeciti considerati gravi non sarà più necessaria la “recidiva” per il provvedimento
  • Congiuntamente alla sospensione dell’attività, l’INL “può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”
  • L’ispettorato può revocare la sospensione solo se:
    • Sono regolarizzati i lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria
    • Vengono ripristinate le regolari condizioni di lavoro in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
    • Rimossi i pericoli derivanti dalle gravi violazioni di sicurezza riscontrate
Tabella sanzioni inadempimenti - sicurezza sul lavoro

Inoltre, con il D.L. 146 viene introdotto l’obbligo del pagamento di una somma aggiuntiva per ottenere la revoca della sospensione:

  • In caso di sospensione per lavoro irregolare: 2.500 € se sono impiegati fino a 5 lavoratori irregolari o 5.000 € per più di 5
  • Sospensione in materia di salute e sicurezza: la somma cambia a seconda delle violazioni (vedi l’Allegato I) e vengono individuate tre soglie 3.000 €, 2.500 € e 300 € per ciascun lavoratore interessato

L’imprenditore sospeso che non chiede la revoca e non rispetta la sospensione è punito con:

  • Arresto fino a sei mesi per violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
  • Arresto da 3 a 6 mesi, o l’ammenda da 2.500 a 6.400 €, per violazioni in materia di lavoro irregolare

Da leggere: L’obbligo della formazione lavoratori

Sospensione dell’attività: quali sono le “gravi violazioni”?

Il nuovo D.L. 146/21, per l’individuazione delle gravi violazioni che motivano la sospensione dell’attività, rimanda all’Allegato 1 dello stesso, che ne individua 12 punti:

  1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi DVR
  2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
  3. Mancata formazione e addestramento
  4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
  5. Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
  6. Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto
  7. Mancanza di protezioni verso il vuoto
  8. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
  9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
  10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
  11. Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
  12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

Da leggere: DUVRI, DVR e POS. Cosa sono e quando servono

Ancora una volta, si vuole esortare le imprese a dare più importanza e attenzione alle misure in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Leggi anche: Infortuni e sanzioni | I vantaggi di un RSPP esterno

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