Finalmente è stato recepito all’interno del D.Lgs 81/2008, con la pubblicazione in gazzetta ufficiale il 18 di agosto (g.u. serie generale n.192 del 18-8-2016), il DECRETO LEGISLATIVO 1 AGOSTO 2016, N. 159 attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’ ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AI RISCHI DERIVANTI DA agenti fisici quali i CAMPI ELETTROMAGNETICI (CEM).

ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO: 02/09/2016

Il decreto apporta modifiche e integrazioni alla parte del Decreto Legislativo 81/2008 (TU) riguardante la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici.

Le novità riguardano in particolare la protezione dalle esposizioni in campi da bassa frequenza, l’obbligo di informazione e formazione dei lavoratori potenzialmente esposti e la sorveglianza sanitaria.

In materia di informazione e formazione per i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, l’art. 210-bis prevede che il datore di lavoro garantisce che i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro ed i loro rappresentanti, ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:

  1. a) agli eventuali effetti indiretti dell’esposizione;
  2. b) alla possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico;
  3. c) alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, quali i soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza

SOGGETTI, SITUAZIONI FISIOLOGICHE E PATOLOGICHE CHE POSSONO COMPORTARE CONDIZIONI DI MAGGIORE SUSCETTIBILITÀ AI CEM

Di seguito alcune delle attrezzature, spesso presenti in azienda, che producono campi elettromagnetici ai quali vengono esposti i lavoratori: cellulari, telefoni senza filo, trasmettitori e sistemi di sorveglianza a radio frequenza, rivelatori di metalli, generatori, saldatrici elettriche, forni a resistenza, pistole incollatrici, sigillatori a induzione.

Queste apparecchiature in genere non hanno effetti sulla salute dei lavoratori.

Ci sono però alcune categorie particolarmente a rischio: soggetti portatori di dispositivi medici impiantati ( clips su vasi sanguigni, valvole cardiache, stent, pace maker cardiaci), corpi metallici nel condotto uditivo o impianti per udito, distrattori della colonna vertebrale, corpi intrauterini (spirale o diaframma), protesi metalliche per pregresse fratture o interventi articolari, chiodi e viti impiantati,…

Sarà compito dei datori di lavoro effettuare la valutazione specifica in linea con la normativa europea di riferimento: sarà possibile quindi capire se le fonti di campi elettromagnetici sono da considerare giustificabili, ovvero implicano un’esposizione che non comporta rischi per la salute, o se occorre adottare misure per tutelare la salute dei lavoratori.

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