La Legge n. 12 del 11/02/2019 ha convertito il DL n. 135 del 14/12/2018 cosiddetto “Decreto semplificazioni” confermando la soppressione del SISTRI dal 01/01/2019 e dell’obbligo di versare i relativi contributi previsti.

La normativa introduce un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, il REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente, da istituirsi con apposito decreto.

Si attende dunque l’emanazione di tale decreto per verificare le regole operative e dare il via al Registro Elettronico.

I soggetti tenuti ad iscriversi al Registro, entro un termine che sarà successivamente individuato, saranno:

  • enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • produttori di rifiuti pericolosi;
  • enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
  • commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, “chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti” (articolo 189, comma 3 del D.lgs. 152/2006).

Cliccando su Invia confermi di aver letto e accettato la Privacy policy

Indice dei contenuti
Ricevi le nostre ultime news



Potrebbe ineteressarti