A differenza di quanto si possa pensare, sono molte le aziende in cui occorre effettuare la valutazione del rischio chimico.

Generalmente l’esposizione accidentale e non adeguatamente controllata agli agenti della prima classe genera un infortunio, ma l’esposizione ad agenti della seconda classe genera una malattia professionale.

Un primo strumento per valutare la pericolosità eventuale di un prodotto chimico è costituito dall’etichettatura, così come ridefinita dal regolamento europeo (REACH e CLP) che definisce nove diversi pittogrammi di rischio ognuno dei quali illustra una tipologia di pericolo associata.

Il D.lgs. 81/08 poi, al titolo IX capo I, definisce la valutazione del rischio chimico come strumento per valutare il rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi negli ambienti di lavoro.

Che cosa si intende per rischio chimico?

Il rischio chimico si presenta nel momento in cui in un’azienda vengono utilizzati agenti chimici che possono risultare dannosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Cosa si intende per agente chimico?

L’art. 222 del D.lgs. 81/08 definisce come agente chimico:

Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato si può facilmente intuire come gli agenti chimici siano di per sé parte della nostra esistenza quotidiana: dai prodotti per le pulizie e la disinfezione, a quelli per la stampa o per la conservazione degli alimenti.

Classificazione agenti chimici

Il sistema univoco di classificazione degli agenti chimici li suddivide in:

  • Agenti con proprietà pericolose di tipo chimico-fisico, a loro volta suddivise in:
    • Infiammabili
    • Esplosivi
    • Comburenti
    • Corrosivi
  • Agenti con proprietà tossicologiche, a loro volta suddivisi in sostanze:
    • nocive
    • sensibilizzanti
    • irritanti
    • tossiche
    • teratogene
    • cancerogene

L’etichettatura del prodotto chimico, definita dal Regolamento Europeo REACH e CPL, si presenta come strumento utile alla valutazione della pericolosità del prodotto.

Il rischio del prodotto viene identificato attraverso nove diversi pittogrammi associati alla tipologia di pericolo delle proprietà della sostanza.

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Pittogrammi di Pericolo prodotti chimici, valutazione del rischio

Quali sono i fattori di rischio chimico?

I fattori di rischio chimico principali sono:

  • incendi o esplosioni
  • contatto con agenti chimici

Gli infortuni di lavoro da rischio chimico sono dovuti principalmente da incendi o esplosioni (con e senza sviluppo di fiamma), e possono essere generati da:

  • attrezzature e DPI non adeguati
  • ambienti che non rispondo ai requisiti di sicurezza
  • pratiche scorrette derivate da una mancata formazione della sicurezza

Invece, il contatto con agenti chimici può essere generato da:

  • esposizioni inalatorie o cutanee
  • mancanza di DPI
  • materiali pericolosi dovuti alla loro natura, trasformazione e stoccaggio

La valutazione del rischio chimico, condotta da tecnici specializzati, diventa uno strumento utile per valutare in modo approfondito e puntuale tutti i fattori di rischio correlati.

Quando è irrilevante il rischio chimico?

Il rischio chimico viene considerato irrilevante per la salute se nella valutazione dei rischi si dimostra che il rischio connesso alla presenza e/o esposizione ad agenti chimici pericolosi è basso per la salute e irrilevante per la salute.

Valutazione del rischio chimico

Il regolamento CLP individua 4 classi di rischio sulla base di rischi legati alla sicurezza (chimico-fisiche) ed i rischi legati alla salute (tossicologiche):

  • basso per la sicurezza e irrilevante per la salute;
  • non basso per la sicurezza e irrilevante per la salute;
  • basso per la sicurezza non irrilevante per la salute;
  • non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute.
CLASSE DI PERICOLORISCHIO SICUREZZARISCHIO SALUTEMISURE DA ADOTTARE
1BassoIrrilevanteNessuna misura da adottare
2Non bassoIrrilevanteMisure specifiche di protezione e di prevenzione (art. 225);
disposizioni in caso di incidenti o di emergenze (art. 226)
3BassoNon irrilevanteMisure specifiche di protezione e di prevenzione (art. 225);
sorveglianza sanitaria (art. 229);cartelle sanitarie e di rischio (art. 230).
4Non bassoNon irrilevanteMisure specifiche di protezione e di prevenzione (art. 225);
disposizioni in caso di incidenti o di emergenze (art. 226);
medico competente, sorveglianza sanitaria (art. 229);
cartelle sanitarie e di rischio (art. 230).

Il D.lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi potenzialmente presenti in azienda. Di conseguenza, anche nel caso in cui il livello di esposizione a sostanze chimiche sia inferiore ai valori limite è necessario riportare nel DVR l’indicazione sull’assenza di tale fattore di rischio.

La valutazione del rischio chimico deve considerare le vie di introduzione degli agenti chimici nel corpo umano e, in caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, il rischio risultante dalla combinazione di tutti gli agenti chimici.

La valutazione va aggiornata periodicamente e ogni volta che intervengono mutamenti notevoli.

Inoltre, secondo l’art. 229 del D.lgs. 81/08, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di sottoporre a Sorveglianza Sanitaria con Medico Competente tutti i lavoratori esposti agli agenti chimici.

La Sorveglianza Sanitaria viene effettuata:

  • prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l’esposizione
  • periodicamente (solitamente una volta l’anno o con periodicità diversa decisa del Medico Competente
  • alla cessazione del rapporto di lavoro

Da leggere: Tutto quello che devi sapere sulla sorveglianza sanitaria

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