Sollevare, trascinare o spostare un carico sono tutte attività che comportano una Movimentazione manuale dei carichi (MMC) e che possono provocare dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Infatti, i rischi connessi a queste attività sono tra i più diffusi e spesso portano a malattie professionali.

In questo articolo approfondiamo il rischio da Movimentazione Manuale dei carichi, quali sono i limiti di peso e cosa deve fare l’azienda per tutelare la salute dei lavoratori.

Cosa si intende per Movimentazione Manuale dei Carichi

Secondo quanto definito dal D.Lgs. 81/08 (modificato dal D.Lgs. 106/09), per Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) si intende lo svolgimento di attività, da parte di uno o più lavoratori, che comporta operazioni di trasporto o di sostegno di un carico, comprese azioni di sollevamento, deposizione, trascinamento, spinta o spostamento.

Normativa di Riferimento: Cosa prevede la movimentazione manuale dei carichi?

Il Titolo VI del D.Lgs. 81/08, modificato dal D.Lgs. 106/09, disciplina la Movimentazione Manuale dei carichi. In particolare, nell’art. 168 vengono stabiliti gli obblighi specifici del datore di lavoro e l’importanza della valutazione del rischio da MMC.

I riferimenti normativi che definiscono la materia e le metodologie per una corretta valutazione dei rischi sono:

  • la norma UNI ISO 11228-1
  • la norma UNI EN 1005

Quando la movimentazione manuale dei carichi è un rischio per la salute dei lavoratori?

Nell’allegato XXIII del D.Lgs. 81/08, si fa riferimento alla norma ISO 11228-1 come riferimento a norme tecniche che disciplinano la MMC.

Abbiamo visto che per Movimentazione Manuale dei carichi si intende qualsiasi attività che comporti operazioni che possano dare origine a disturbi e patologie alla colonna vertebrale, articolazioni e muscoli.

Da leggere: L’importanza della sorveglianza sanitaria

Generalmente, si ritiene che il rischio per la schiena delle persone adulte sia trascurabile se il peso del carico è inferiore ai 3 Kg.

Quali sono gli obblighi del Datore di Lavoro per la MMC?

L’art. 168 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che, in presenza di Movimentazione Manuale dei Carichi, il Datore di Lavoro è tenuto ad adottare misure per eliminare queste operazioni o fornire ai lavoratori mezzi e dispositivi per ridurre al minimo il rischio da MMC.

In particolare, il Datore di Lavoro, deve tenere conto anche dei fattori di rischio legati al tipo di lavoro che viene effettuato: la posizione assunta dal lavoratore, il tipo di carico che deve essere movimentato e le caratteristiche del luogo di lavoro.

Nel caso in cui non sia possibile eliminare del tutto la movimentazione manuale dei carichi, il datore di lavoro è obbligato ad adottare le seguenti misure:

  • valutare le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro di MMC
  • sottoporre a sorveglianza sanitaria (accertamenti sanitari preventivi e periodici) i lavoratori addetti ad attività di movimentazione manuale
  • organizzare i posti di lavoro in modo che la MMC assicuri condizioni di sicurezza e salute
  • adottare misure adeguate a evitare o ridurre i rischi tenendo conto dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e dell’attività svolta
  • informare e formare i lavoratori al corretto svolgimento delle specifiche manovre di movimentazione manuale

Valutazione del Rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi

Decisioni di miglioramento delle condizioni di salute dei lavoratori vengono prese attraverso l’analisi valutativa dei rischi.

Nel procedere alla valutazione del rischio da MMC, il Datore di Lavoro, deve considerare anche alcuni fattori quali:

  • l’età, il genere e l’idoneità fisica dei lavoratori che svolgono mansioni di MMC
  • la frequenza con cui viene eseguita l’operazione di movimentazione manuale dei carichi
  • la presenza o meno di un sistema organizzativo che preveda, ad esempio, il sollevamento in due o più persone

Un’attenta valutazione dei rischi che possono causare danni alla salute o minacciare la sicurezza dei lavoratori dovrà poi essere riportata nel DVR – Documento di Valutazione Rischi.

Da leggere: Cos’è il DVR e quando serve

A seguito della fase di valutazione dei rischi sulla MMC, l’azienda deve individuare gli strumenti idonei a diminuire la presenza di tale rischio per tutto il personale.

Quali sono i limiti di carico per la movimentazione manuale?

La norma ISO 11228-1, in particolare, stabilisce che il limite massimo di pesi occasionali sollevabili in condizioni ottimali, senza incurvare o ruotare la schiena, è di 25 kg per gli uomini, 15 kg per le donne e i lavoratori adolescenti, 10 kg per le lavoratrici adolescenti.

Per valutare l’insorgere di un rischio per la salute dei lavoratori è comunque necessario prendere in considerazione, oltre al peso del carico, anche:

  • dimensioni, la forma e le caratteristiche
  • altezza di sollevamento, la distanza da percorrere, la possibilità o meno di ripartire il carico;
  • le caratteristiche dell’ambiente di lavoro (quanto spazio si ha a disposizione, il percorso da fare, ecc.)
  • il tipo di mansione svolta dal lavoratore (se è temporanea, oppure ripetitiva con pause più o meno lunghe, ecc.)

Riassumiamo così il peso raccomandato:

Età Uomini Donne
< 18 anni 20 kg 15 kg
18 – 45 anni 25 kg 20 kg
> 45 anni 20 kg 15 kg

Quali operazioni rientrano nel rischio movimentazione manuale dei carichi?

La movimentazione manuale dei carichi è un rischio che si verifica durante lo svolgimento di qualsiasi attività che comporti:

  1. sollevamento
  2. deposizione
  3. trascinamento
  4. spinta
  5. spostamento

Sanzioni

La mancata valutazione del rischio della MMC e la mancata formazione e addestramento dei lavoratori sui rischi della MMC è punibile con sanzione penale e amministrative.

Da leggere: Inasprite le sanzioni con il Nuovo Decreto Sicurezza

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