Il 15 giugno è entrato in vigore il RENTRi, acronimo di Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti, che introduce nuove regole e modalità per la tracciabilità dei rifiuti, con lo scopo di semplificare adempimenti quali l’emissione dei formulari di identificazione dei rifiuti per il trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

Le modalità operative del RENTRi – come, ad esempio, la trasmissione dei dati al RENTRi ed il suo funzionamento e la compilazione dei modelli – saranno definite dalla Direzione generale competente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, attraverso uno o più decreti direttoriali da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del RENTRi stesso (15 giugno 2023).

Come funziona il RENTRi?

Il RENTRi introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

In particolare, il Decreto n.59 del 4/04/2023, conosciuto come RENTRi, definisce:

  • a) i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di rifiuti con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
  • b) i soggetti obbligati, tempistiche, modalità e costi di iscrizione;
  • c) le modalità di iscrizione al RENTRi e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
  • d) il funzionamento del RENTRi, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi al registro e al formulario.
  • e) le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.

Il RENTRi è suddiviso in due sezioni:

  • la sezione dell’Anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
  • la sezione della Tracciabilità che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.

Chi deve compilare il registro rifiuti?

Il registro rifiuti è obbligatorio per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi con più di 10 dipendenti, gli intermediari, le ditte di trasporto, recupero e smaltimento rifiuti.

Chi è obbligato ad iscriversi al RENTRi?

I soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRi sono:

  • Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti.
  • Produttori di rifiuti pericolosi.
  • Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi.
  • Consorzi istituti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
  • Soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi: si tratta dei rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali, artigianali, e delle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti da abbattimento di fumi, fosse settiche e reti fognarie.

Tutte le imprese che non rientrano tra quelle indicati possono iscriversi volontariamente al RENTRi.

Quando entrerà in vigore il RENTRi?

Il RENTRi è entrato in vigore il 15 giugno 2023 e, per le aziende che devono adempiere agli obblighi, è previsto un periodo di transizione che va dai 18 ai 30 mesi, a seconda delle dimensioni delle aziende.

Quando iscriversi al RENTRI?

Per l’iscrizione al RENTRi è prevista una fase transitoria e, dal 15 giugno 2023, l’iscrizione dovrà essere effettuata con le seguenti tempistiche (art. 13):

  1. a) dal 18esimo mese – 15 dicembre 2024 – ed entro i sessanta giorni successivi: per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
  2. b) dal 24esimo mese – 15 giugno 2025 – ed entro i sessanta giorni successivi: per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
  3. c) dal 30esimo mese – 15 dicembre 2025 – ed entro i 60 giorni successivi: tutti i restanti produttori di rifiuti speciali pericolosi obbligati all’iscrizione.

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