Il Decreto Agosto ha introdotto una nuova rivalutazione dei beni d’impresa (art. 110, D.L. 104/2020) e la Legge di Bilancio 2021 (art. 1 sezione I, comma 83) estende questa possibilità anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultati dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Le aliquote dell’imposta sostitutiva, fissate al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per beni non ammortizzabili, sono ridotte al 3%!

Uno degli aspetti che rendono la rivalutazione dei beni d’impresa un’agevolazione particolarmente appetibile è la possibilità di rivalutare un singolo bene, senza dover rivalutare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria con applicazione di un unico criterio all’interno della categoria.

Grazie al Decreto Agosto si ha la possibilità di rivalutare i beni d’impresa ai soli fini civilistici e le partecipazioni versando solo il 3% del maggio valore rivalutato.

Chi sono i soggetti interessati alla rivalutazione dei beni d’impresa

Possono richiedere la rivalutazione dei beni d’impresa:

  • società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti in Italia
  • enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali e soggetti equiparati
  • società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate
  • società, enti e persone fisiche non residenti, che esercitano attività commerciali in Italia, mediante stabili organizzazioni
  • imprese individuali

La rivalutazione può essere richiesta dalle società di capitali e agli enti commerciali residenti che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Quali beni possono essere rivalutati

Possono essere rivalutati:

  • beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa
  • le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni finanziarie

L’art. 5 del D.M. 13 aprile 2001, n. 162, indica le modalità di rivalutazione tramite:

  • rivalutazione del solo costo storico
  • rivalutazione del costo storico e del relativo fondo di ammortamento
  • riduzione del fondo di ammortamento

Alcuni dei possibili vantaggi della rivalutazione dei beni:

  • Incremento degli ammortamenti che si acquisiscono in detrazione versando un’imposta sostitutiva con aliquota pari al 3%
  • Incremento del patrimonio netto
  • Maggiore plafond per calcolare le manutenzioni deducibili

Quando eseguire la rivalutazione dei beni

La rivalutazione riguarda i beni risultanti dal bilancio al 31/12/2019 e deve essere effettuata nel bilancio 2020.

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