I produttori di carta e cartone devono adeguarsi al nuovo regolamento “End of Waste” entro il 23 agosto 2021.
In vigore dal 24 febbraio 2021, il Decreto n. 188 del 22 settembre 2020, “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone”, definisce i criteri specifici per cui i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali.
Cos’è il decreto End of Waste carta e cartone?
“End of Waste” è un termine che si riferisce al processo di recupero eseguito su un rifiuto, al termine del quale il rifiuto cessa di essere tale e diventa prodotto.
Il Decreto 188/2020 stabilisce le modalità e i criteri tecnici secondo i quali carta e cartone possono essere utilizzati nuovamente come prodotti, utilizzandoli in nuovi cicli produttivi, e non più definiti come rifiuti. Per l’industria cartaria, questo nuovo regolamento rappresenta un ulteriore passo vero l’Economia Circolare.
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Cosa dice il Decreto End of Waste?
Il Regolamento End of Waste carta e cartone si suddivide in 7 articoli e 3 allegati.
In particolare, l’allegato 1 indica i criteri generali e i requisiti di qualità della carta e cartone recuperato per essere definito prodotto, con riferimento alla normativa UNI EN 643. L’accertamento di conformità deve avvenire con cadenza semestrale ed effettuato da un organismo certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 e il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche della UNI 10802.
Secondo l’articolo 6 il produttore deve applicare un sistema UNI EN ISO 9001 che dimostra il rispetto dei requisiti del regolamento. Inoltre, nel manuale devono essere riportate le procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643 ed il piano di campionamento.
L’allegato 2 indica gli scopi per cui sono utilizzabili carta e cartone recuperati e nell’allegato 3, troviamo il modello della Dichiarazione di Conformità (DDC), sotto forma di dichiarazione sostitutiva, contenente le dichiarazioni del produttore sulle caratteristiche della carta e del cartone recuperato. Infatti, sulla base del modello definito nell’allegato 3, il produttore deve redigere una dichiarazione di conformità al termine del processo produttivo di ciascun lotto e inviarla all’autorità territorialmente competente per garantire il rispetto dei criteri di recupero di carta e cartone.
A tal proposito, l’articolo 5 precisa anche che questa dichiarazione deve essere conservata, anche in formato elettronico, e messa a disposizione in caso di controlli. Inoltre, il campione di carte e cartone prelevato per la verifica dei requisiti deve essere conservato per un anno.
Infine, l’articolo 7 stabilisce il 23 agosto (180 giorni dopo l’entrata in vigore del Decreto 188/2020) come termine ultimo per presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione e autorizzazione per ottenere l’adeguamento.
Adeguamento End of Waste: chi è obbligato?
Nato con l’obiettivo di rendere ancora più circolare il settore cartario, con il regolamento End of Waste, i titolari di impianti per il recupero di carta e cartone, dovranno adeguarsi con un sistema di gestione qualità ISO 9001, ottenendo la relativa certificazione, entro agosto 2021.
In particolare, secondo l’art. 7 del decreto 188/2020, entro il 23 agosto 2021, i produttori di carta e cartone recuperati dovranno adeguarsi alle disposizioni del regolamento “End of Waste” presentando un aggiornamento della comunicazione e un’istanza di autorizzazione.
Cosa devono fare i produttori di carta e cartone recuperati per adeguarsi al decreto 188/2020?
I gestori di impianti autorizzati al recupero di carta e cartone devono adeguarsi ai criteri della norma UNI EN 643 attestandone il rispetto attraverso:
- L’applicazione del sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificato da un organismo accreditato
- Una dichiarazione di conformità redatta per ogni lotto di produzione, utilizzando l’allegato 3 del regolamento (come specificato dall’art. 5 del DM 188/2020).
- Inviando tale dichiarazione all’autorità e all’ARPA/APPA competenti
- Nel caso in cui, vi siano procedure di recupero già autorizzate, entro il 23 agosto 2021, dovrà essere presentato all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione al fine di attestare la conformità dei materiali recuperati ai nuovi requisiti definiti dal DM 188/2020.
Inoltre, è importante ricordare di:
- Conservare la dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, per eventuali controlli
- Conservare per un anno, un campione di carta e cartone recuperati, che dovrà essere prelevato in conformità alla norma UNI 10802.
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