Per poter essere utilizzate le macchine devono essere conformi ai requisiti contenuti nell’allegato V del D.lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. Inoltre, la Direttiva Macchine europea 2006/42/CE, introdotta per stabilire obiettivi di sicurezza per produttori e distributori di attrezzature meccaniche, impone ai produttori di dimostrare la conformità delle macchine alle diverse normative UE attraverso la marcatura CE.

Molte aziende possiedono macchinari non marcati CE per errore, negligenza o perché immesse sul mercato prima dell’entrata in vigore della Direttiva Macchine.

Cosa deve fare l’azienda in questo caso?

Approfondiamo insieme l’argomento!

Leggi anche: Il manuale d’uso e manutenzione delle macchine

Cosa è la marcatura CE?

La marcatura CE è un simbolo grafico che attesta la conformità alle direttive comunitarie applicabili al prodotto. Infatti, l’art. 5 della Direttiva Macchine 2006/42/CE, prevede l’apposizione della marcatura CE per indicare la conformità del prodotto a tutte le direttive che prevedono tale marcatura.

Non solo, per la macchina progettata e costruita rispettando le direttive applicabili, deve essere redatta una Dichiarazione CE di conformità, valida per tutta la vita della macchina stessa.

Marcatura CE a cosa serve?

La marcatura CE prevista dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE ha lo scopo di:

  • Garantire i requisiti di sicurezza, tutela e protezione della salute applicabili alle macchine
  • Garantire la libera circolazione delle macchine nel mercato EU

Chi deve effettuare la marcatura CE delle macchine?

La marcatura CE delle macchine è obbligatoria per i prodotti distribuiti nell’UE e nello Spazio Economico Europeo (SEE). Questa ne attesta la conformità dei prodotti alle direttive comunitarie applicabili e garantisce la sicurezza della macchina.

Quali macchine devono avere la marcatura CE?

I prodotti soggetti all’applicazione della Direttiva Macchine sono:

  • Macchine
  • Attrezzature intercambiabili
  • Componenti di sicurezza
  • Apparecchi di sollevamento
  • Quasi macchine
  • Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
  • Catene, funi e cinghie

Dichiarazione di conformità CE macchine

Ogni prodotto soggetto alla Direttiva Macchine deve essere accompagnato da una Dichiarazione di conformità CE macchine rilasciata dal fabbricante.

Nell’Allegato II della Direttiva Macchine vengono definiti i contenuti minimi da inserire all’interno del documento. In particolare, la Direttiva identifica due tipi di Dichiarazioni:

  • Per le macchine: dichiarazione di conformità
  • Per le quasi-macchine: dichiarazione di incorporazione

La Dichiarazione di conformità è obbligatoria per tutti i prodotti disciplinati dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE e destinati al mercato EU.

Vedi il corso: Le manutenzioni, rischi e sicurezza

Macchine già marcate CE che hanno subito modifiche sostanziali

Le macchine marcate CE, in cui viene modificata la funzione specifica o le caratteristiche previste in origine, sono soggette a nuova procedura di marcatura CE.

Macchine antecedenti al 1996

Tutte le macchine, antecedenti al 1996 e quindi prima dell’entrata in vigore della Direttiva Macchine, che non hanno subito variazioni importanti, non sono soggette a marcatura CE. Tuttavia, per essere utilizzate, devono risultare conformi ai requisiti minimi di sicurezza indicati nell’Allegato V del D.lgs. 81/08, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

In particolare, l’art. 70 del D.lgs. 81/08 dispone che:

  • le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
  • le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.

La marcatura per macchine vecchie

Nel momento in cui le macchine vengono immesse sul mercato, messe in servizio o autocostruite e date in uso ai lavoratori, devono essere marcate CE. Nel caso in cui, non sono state marcate CE possono essere marcate CE dall’utilizzatore.

Invece, se sono state immesse sul mercato italiano prima del 1996, entrata in vigore della Direttiva Macchine, non è necessario che siano marcate CE ma, per poter essere utilizzate, devono essere sicure e conformi ai requisiti dell’allegato V del D.lgs. 81/08.

Possiedi macchine vecchie non marcate CE?
Contattaci per il nostro servizio di verifica sulla rispondenza alle norme di sicurezza di macchine costruite antecedentemente all’emanazione della direttiva macchine.

Sanzioni

La mancata conformità delle macchine può comportare multe, ritiri di prodotti e divieto di distribuzione nel mercato UE.

Marcatura CE: come ottenerla?

Come abbiamo visto, tutte le macchine devono essere conformi ai requisiti contenuti nell’allegato V del D.lgs. 81/2008. Sono diversi i casi in cui è obbligatorio richiedere la marcatura CE della macchina. Per questo, il team di Just Consulting è a tua disposizione per una consulenza tecnica per la verifica delle tue macchine.

Cosa prevede l’assistenza alla Direttiva Macchine per gli utilizzatori delle macchine:

  • Audit reparto produttivo
    • Sopralluoghi in azienda
    • Valutazione dello stato di sicurezza delle macchine ed impianti
    • Verifica della documentazione tecnica di ogni macchina (dichiarazione CE, marcatura CE, manuale di istruzioni per l’uso, dichiarazione di rispondenza all’Allegato V del D.Lgs. 81/08)
    • Proposte di soluzione delle non conformità riscontrate
  • Gestione del rischio residuo
    • Scheda sicurezza macchina con: informazioni sui rischi, misure di sicurezza presenti, divieti, DPI e misure comportamentali da adottare, operazioni per la messa in sicurezza dell’attrezzatura.
    • Aggiornamento della documentazione a corredo delle macchine e attrezzature (manuale d’uso, registro di controllo e manutenzione, procedure di uso in sicurezza dell’attrezzatura).
    • Aggiornamento DVR (documento valutazione dei rischi) con le misure di tutela per la gestione dei rischi residui.
  • Messa a norma delle macchine
    • Ricerca soluzioni tecniche e dispositivi di protezione secondo quanto previsto dalla verifica di rispondenza di macchine e impianti.
    • Aggiornamento documentazione tecnica e delle schede macchina per la gestione dei rischi residui.
    • Redazione della dichiarazione di rispondenza all’allegato V del D.lgs. 81/2008.
  • Valutazione di rispondenza ai sensi dell’allegato V al D.Lgs. 81/08

Cosa prevede l’assistenza alla Direttiva Macchine per i costruttori di macchine:

  • Analisi del rischio macchine
    • Identificazione dei pericoli e Analisi dei rischi (ai sensi della norma EN 12100) per le macchine che si vogliono costruire.
    • Stima del Performance Level per le protezioni che devono essere implementate sulla macchina.
  • Marcatura CE
    • Analisi della macchina e della relativa documentazione da produrre per il rispetto dei requisiti della direttiva 2006/42/CE (RES) o delle norme armonizzate applicabili;
    • Attività di consulenza nella Elaborazione del fascicolo tecnico.
    • Redazione del manuale d’uso e della dichiarazione di conformità.
    • Analisi della quasi-macchina e della relativa documentazione da produrre per il rispetto dei requisiti della direttiva 2006/42/CE (RES) o delle norme armonizzate applicabili.
    • Attività di consulenza nella Elaborazione della documentazione pertinente la quasi-macchina.
    • Redazione delle istruzioni di montaggio e della dichiarazione di incorporazione.
    • Assistenza per quesiti tecnici, normativi e giuridici sull’applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE.

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