Il preposto è una figura chiave per la sicurezza sul lavoro in quanto sovrintende alle attività lavorative, garantisce l’attuazione delle direttive ricevute dal dirigente o dal datore di lavoro e vigila sulla corretta esecuzione delle stesse direttive.

Al fine si sottolineare l’importanza di tale figura, la Legge 215/21, ha apportato modifiche al D.Lgs. 81/08 riguardanti il Preposto, che svolge un ruolo cruciale per garantire il rispetto delle norme antinfortunistiche.

Da leggere: Le nuove modifiche al Decreto 81

Chi è la figura del preposto?

L’art. 2 del Decreto 81/08, definisce la figura del preposto come:

“la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Quando è obbligatorio il preposto?

Le modifiche D.L. 146/2021 aggiunge la lettera b-bis all’articolo 18, comma 1, dopo la lettera b) è inserito l’obbligo di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19”.

Inoltre, viene aggiunto un nuovo obbligo connesso ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione:

“Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

art. 26, comma 8-bis, d.lgs. n. 81/2008

Corso di formazione preposto obbligatoria

Il Preposto è una figura chiave per la sicurezza sul lavoro, per cui, secondo l’art. 37 del D.lgs. 81/08, deve ricevere un’adeguata formazione specifica e aggiornamento in relazione ai propri compiti, il cui percorso formativo viene definito dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

In sede di conversione del D.L. 146/2021 è stato inserito, nell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, il comma 7-ter che, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione e l’aggiornamento periodico dei preposti, “le attività formative del preposto devono essere svolte interamente con modalità in presenza” e ripetute con cadenza almeno biennale o ogni qualvolta sia necessario in ragione dell’insorgenza o evoluzione dei rischi.

Il corso di formazione per preposti deve avere una durata minima di 8 ore ed è valido per tutte le tipologie di rischio individuate dai codici Ateco.

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Cosa cambia per la formazione del preposto, secondo l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 con la conversione del D.L. 146/2021?

  • la periodicità dell’aggiornamento preposti passa da quinquennale ad almeno biennale
  • non sarà più possibile, come prevedeva l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, svolgere alcuni argomenti previsti nella formazione e l’aggiornamento in modalità e-learning.

Sanzioni mancata formazione o aggiornamento preposto

La formazione del preposto deve essere aggiornata ogni 2 anni o ogni qualvolta sia necessario in ragione dell’insorgenza o evoluzione dei rischi.

In caso di omissione di tale adempimento è prevista la pena alternativa:

  • dell’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 €

Quali sono i principali obblighi del preposto alla sicurezza?

Secondo l’art. 19 del D.lgs. 81/08 il preposto deve:

  • a) sovrintendere e vigilare sulle disposizioni aziendali in materia di sicurezza
  • b) verificare che i lavoratori abbiano ricevuto adeguate istruzioni sui rischi
  • c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza
  • d) informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
  • e) astenersi, salvo eccezioni motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato
  • f) segnalare al datore di lavoro le deficienze dei mezzi, delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale
    • Interrompere temporaneamente l’attività in caso di rilevazione di condizioni di pericolo e segnalarle tempestivamente
  • g) Frequentare appositi corsi di formazione

Le modifiche del D.L. 146/2021, che ridefiniscono l’art. 19 comma 1 del D.lgs. 81/2008, riguardano le attività e gli obblighi aggiuntivi per la figura del preposto. In particolare, il preposto:

  • deve “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione”
  • in caso di comportamenti non conformi alle disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai dirigenti, il preposto deve intervenire e fornire le necessarie indicazioni di sicurezza. A seguito di mancata attuazione delle disposizioni impartire o di inosservanza delle stesse, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori.
  • L’interruzione temporanea dell’attività e, comunque, la segnalazione di non conformità, al datore di lavoro e al dirigente, deve avvenire anche “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza”

Da leggere: I ruoli e le figure della Sicurezza sul Lavoro

Sanzioni pe il preposto in caso di violazioni

La nuova lettera f-bis dell’art. 19, comma 1 del D. Lgs. 81/08, prevede (per la violazione degli obblighi sopra citati):

  • l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.474,21 € per la violazione dell’art. 19 comma 1 lettere a), c), e), f), f-bis)
  • l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 245,70 a 982,81 € per la violazione dell’art. 19 comma 1 lettere b), d), g).

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