L’edilizia si conferma uno dei settori con più rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Al di là del rischio infortunio, esistono altri rischi importanti che, chi gestisce un cantiere edile, deve conoscere per attuare le giuste misure di prevenzione e protezione.

Il D. Lgs. 81/08 dedica ampio spazio al settore dell’edilizia, proprio per la presenza di numerosi rischi specifici di diversa natura.

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Sicurezza e obblighi in cantiere

Prima di iniziare le attività in un cantiere esterno, il Datore di lavoro deve redigere il POS, Piano Operativo di Sicurezza. Obbligatorio per legge, il POS non è un semplice adempimento normativo, ma fornisce il dettaglio della valutazione dei rischi già prevista dal D. Lgs. 81/08 e deve contenere (secondo l’allegato XV del Titolo IV):

  • Valutazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori
  • L’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza ed il metodo di stoccaggio in cantiere incluso il piano di sicurezza e protezione specifico
  • L’esito del rapporto di valutazione del rumore
  • Misure di prevenzione e protezione da adottare per contenere o eliminare il rischio
  • Attività specifica e singole lavorazioni
  • L’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori
  • La documentazione in merito alla formazione generale e specifica dei lavoratori occupati in cantiere

Le sanzioni per mancata o incompleta elaborazione del POS vanno da 3.000 € a 15.000 €, con pena detentiva fino a 8 mesi e la trasformazione dei contratti aziendali in tempo indeterminato.

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Quali sono i rischi principali del settore edile?

I principali fattori di rischio nel settore dell’edilizia sono da ricondursi causa infortunio ma, non bisogna sottovalutare altri rischi non meno importanti.

Tra i principali rischi:

Obblighi e sicurezza sul lavoro nel settore edile

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I rischi specifici nel settore dell’edilizia

Il POS ha lo scopo di individuare, ridurre o eliminare gli infortuni sul lavoro, anche attraverso l’adozione di corretti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

I principati rischi del settore edile, dopo quello infortunistico, possono dipendere dall’utilizzo di attrezzature che producono elevati livelli di inquinamento acustico, o che espongono i lavoratori a vibrazioni meccaniche. Posture statiche prolungate, frequenti flessioni e torsioni del tronco e il sollevamento, trasporto e spostamento anche su ruote di carici come sacchi, blocchi di cemento ecc. sono altri rischi caratteristi del settore.

Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente formati e aggiornati costantemente sui rischi e il corretto utilizzo e manutenzione dei dispositivi di protezione.

Prevenzione dei rischi

Per tutti i rischi devono essere indicate le misure di prevenzione e tutela da attuare.

Molte di queste riguardano:

  • Utilizzo di ausili, macchinari e attrezzatura idonei, meno rumorosi, con sistemi antivibranti e di ammortizzazione
  • Adeguata manutenzione delle attrezzature
  • Uso di DPI adeguati a ogni rischio (es. per il rischio rumore cuffie o tappi auricolari)
  • Formazione e informazione sulle corrette modalità di lavoro in relazione ai risultati del Documento di Valutazione dei Rischi

Rischio Chimico e Inalazioni di polvere

Il rischio chimico, spesso sottovalutato nel settore edile, può essere dannoso sia per la salute del lavoratore che per la sicurezza e l’ambiente. All’interno del POS sono elencate le sostanze e i preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza, il metodo di stoccaggio in cantiere e il piano di sicurezza e protezione specifico.

Nella gestione del rischio chimico ricopre un ruolo fondamentale la formazione dei lavoratori sulla prevenzione da esposizione di sostanze quali: solventi, cementi, polveri inorganiche durante le fasi di scavo, fumi di saldatura ecc.

Le sostanze e miscele che espongono a rischio chimico possono essere:

  • liquide
  • solide
  • aerosol
  • aeriformi

Proprio per la presenza di questi rischi, nel settore dell’edilizia è richiesta la Sorveglianza Sanitaria obbligatoria dei lavoratori, le cui visite periodiche sono stabilite dal Medico Competente in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione in base ai rischi e ai profili dei lavoratori.

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