Sono state introdotte importanti novità per la formazione dell’addetto antincendio con il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 che sostituisce il precedente D.M. del 10 marzo 1998 sulla gestione e formazione antincendio sui luoghi di lavoro.
Attenzione: Il D.M. del 2 settembre 2021 entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 04 ottobre 2022.
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Quando è obbligatorio il corso di antincendio?
Tutte le attività che hanno almeno un dipendente o un collaboratore hanno l’obbligo di seguire il corso di addetti all’antincendio.
Secondo quanto stabilito dal D.lgs. 81/08, il Datore di lavoro, tenendo conto delle dimensioni dell’azienda, deve designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e deve assicurare la formazione antincendio ai dipendenti designati a ricoprire tale ruolo.
Quale formazione deve fare l’addetto antincendio?
I lavoratori incaricati di svolgere la funzione di addetti antincendio devono ricevere una formazione specifica correlata al rischio di incendio dell’azienda per la quale svolge tale ruolo.
L’Allegato III del D.M. 2 settembre 2021 introduce alcune novità per la formazione degli addetti al servizio di prevenzione incendi e il loro aggiornamento.
Novità normativa formazione antincendio: cosa cambia?
Tra i cambiamenti introdotti dal D.M. del 2/09/2021 (che entrerà in vigore dal 4 ottobre 2022):
- Cambia la frequenza dell’aggiornamento
- Nuova denominazione dei corsi
- Obbligo di esercitazioni pratiche
Novità sulla periodicità della formazione antincendio e aggiornamento
Al comma 5 dell’art. 5 del D.M. 2/09/2021 viene stabilito che la frequenza di specifici corsi di aggiornamento ha cadenza almeno quinquennale e non più triennale come accadeva finora.
Si precisa che, se al momento dell’entrata in vigore del decreto sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, per ottemperare all’obbligo di aggiornamento l’addetto deve frequentare un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, ovvero entro il 04/10/2023.
Novità Formazione Antincendio: cambiano le denominazioni dei corsi
Dal 4 ottobre 2022 cambieranno anche le denominazioni dei corsi di formazione, ma saranno comunque individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio.
In particolare:
- Attività di Livello 3 (sostituisce la denominazione Alto Rischio): attività con presenza di sostanze altamente infiammabili e probabilità di propagazione di incendio elevata. Industrie e depositi. Fabbriche e depositi di esplosivi, centrali termoelettrici, impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili, etc.
- Attività di Livello 2 (sostituisce la denominazione Medio Rischio): attività con presenza di sostanze infiammabili e probabilità di propagazione di incendio limitata.
- Attività di Livello 1 (sostituisce la denominazione Basso Rischio): presenza di sostanze a basso tasso di infiammabilità e probabilità di propagazione di incendio scarsa.
Introduzione dell’obbligo di esercitazioni pratiche
Per ciascun livello di attività è prevista una parte pratica da svolgere in presenza ed è stata eliminata la possibilità per le attività di livello 1 (vecchio rischio basso) di ricorrere ad ausili multimediali a sostituzione della parte pratica in presenza.
Come si svolge il Corso Antincendio?
La formazione antincendio prevede una parte teorica e una parte pratica correlati al livello di rischio dell’attività. Per l’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, si possono “utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono”.
Resta invece vietata la formazione in e-learning (modalità di apprendimento asincrona).
Invece, la parte pratica, prevista per ciascun livello, è da svolgere in presenza.
Quali corsi di aggiornamento deve svolgere l’Addetto Antincendio?
La frequenza dell’aggiornamento periodico per i lavoratori incaricati all’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, passa da una cadenza triennale ad una quinquennale.
La durata dei corsi di aggiornamento per Addetti Antincendio è così stabilita:
- 2 ore, per attività a rischio d’incendio basso – LIVELLO 1
- 5 ore per attività a rischio d’incendio medio – LIVELLO 2
- 8 ore per attività a rischio d’incendio alto – LIVELLO 3
Prossime date corso di formazione addetti antincendio
Corso addetti antincendio Tipo 2 – rischio medio
Aggiornamento addetti antincendio Tipo 2 – rischio medio
Corso addetti antincendio Tipo 1 – rischio basso
Aggiornamento addetti antincendio Tipo 1 – rischio basso
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