Il Decreto legge del 04/05/2023 ha apportato nuove modifiche al D.lgs. 81/08 prevedendo nuovi obblighi per: datore di lavoro, medico competente e lavoratore autonomo.

Il 3 luglio 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 85 di conversione in legge con modificazioni del “Decreto Lavoro” n. 48/2023, che introduce interventi in materia di rafforzamento delle regole di tutela contro gli infortuni, della sicurezza e del sistema dei controlli ispettivi.

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Quali sono gli articoli del d.lgs. 81/2008 modificati?

Le modifiche apportate con il decreto lavoro al D.Lgs. 81/08 riguardano i seguenti articoli:

  • Art. 18: “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”
  • Art. 21: “Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi”
  • Art. 25: “Obblighi del medico competente”
  • Art. 37: su “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”
  • Art. 71: “Obblighi del datore di lavoro”
  • Art. 72: “Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso”
  • Art. 73: “Informazione, formazione e addestramento”
  • Art. 87: “Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso”

Quali sono le principali novità del Decreto Lavoro n. 48/2023?

 Il Decreto Lavoro non modifica molti aspetti rispetto al D.L. del 4 maggio 2023, le principali novità riguardano:

  • Il medico competente chiede la precedente cartella sanitaria al nuovo dipendente in fase di visita medica preventiva o in fase preassuntiva.
  • Per le sedi delle istituzioni scolastiche, il documento di valutazione dei rischi deve essere integrato con la programmazione degli interventi necessari a prevenire i rischi “strutturali” al limite delle risorse disponibili. Resta l’obbligo del dirigente che se, sulla base della valutazione svolta, rileva la sussistenza di un pericolo grave e immediato, può interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l’evacuazione dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione.
  • Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori possono dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti anche avendo conseguito la laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4.

Cosa cambia per la sicurezza sul lavoro?

  • Medico Competente:
    • Obbligo per i datori di lavoro e dirigenti di nominare il Medico Competente per la sorveglianza sanitaria, oltre per i casi previsti dal Testo Unico Sicurezza anche qualora richiesto dalla valutazione dei rischi.
    • Per il Medico Competente si aggiungono i seguenti obblighi:
      • in occasione della visita medica preventiva o in fase preassuntiva, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento
      • in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, il Medico Competente comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38.
  • Obbligo di utilizzare idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni del Titolo IV sui cantieri viene esteso ai soggetti dell’art. 21 del Testo Unico sulla sicurezza (lavoratori autonomi, componenti dell’impresa familiare, artigiani, piccoli commercianti, ecc.).
  • Viene introdotta una propria formazione e addestramento specifico a carico del datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature previste all’articolo 71 co. 7 che richiedono conoscenze particolari. Di conseguenza, viene inserita la sanzione per la violazione di tale obbligo.
  • Modificati gli obblighi del noleggiatore e concedente in uso di attrezzature di lavoro senza operatore: chiunque noleggi o conceda in uso, al momento della cessione, deve ora acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio dell’attrezzatura, un’autocertificazione del soggetto che prende a noleggio che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti individuati.
  • Viene aggiunta una disposizione che consente l’accesso alla professione di Coordinatore per la progettazione e di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori in cantiere anche ai laureati in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
  • Inserita una disposizione sulla valutazione dei rischi in ambito scolastico: “Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l’effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili
  • orientare l’azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva;
  • poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive.

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