La formazione e l’aggiornamento continuo sulla sicurezza sul lavoro rappresentano il pilastro cruciale della prevenzione aziendale, una misura per ridurre le probabilità di infortuni sui luoghi di lavoro e per tutelare la salute dei dipendenti.
Il principale riferimento normativo è il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) che, all’art. 37, stabilisce l’obbligo per il Datore di lavoro di fornire l’adeguata formazione in materia di sicurezza ai lavoratori e ai loro rappresentanti con particolare riferimento a:
- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda
Con il nuovo Accordo Stato Regioni 2025, siglato il 17 aprile 2025 e che entrerà in vigore effettivo dal 24 maggio di quest’anno, le modalità di erogazione e la classificazione dei rischi hanno subito un’importante evoluzione volta a uniformare i percorsi formativi sul territorio nazionale.
Per approfondire: Accordo Stato Regioni 2025: cosa prevede la nuova normativa su formazione e sicurezza sul lavoro
Cosa si intende per formazione dei lavoratori?
È il percorso formativo obbligatorio rivolto a chiunque svolga un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione (inclusi soci, stagisti, apprendisti e lavoratori somministrati).
Quando è obbligatoria la formazione dei lavoratori?
Il corso di formazione generale dei lavoratori, previsto dall’Accordo Stato-Regioni, è obbligatorio per tutti i neoassunti e deve essere svolto e completato prima dell’inizio dell’attività lavorativa o, al massimo, il primo giorno di lavoro.
La formazione lavoratori è, altresì, obbligatoria in caso di trasferimento o di cambio di mansioni, in caso il nuovo ruolo comporti rischi diversi da quelli precedentemente affrontati.
Formazione dei lavoratori del settore turistico e della ristorazione
Dal 31 dicembre 2025, grazie alla Legge 198/2025, le imprese dei settori turistico, della ristorazione e dell’ospitalità godono di maggiore flessibilità nei tempi di svolgimento della formazione: il corso, infatti, può essere completato entro 30 giorni dall’assunzione.
Com’è strutturata la formazione dei lavoratori?
Il percorso di formazione si articola in due moduli:
- formazione generale dei lavoratori: dedicata ai concetti base di rischio, danno, prevenzione e organizzazione aziendale
- formazione specifica dei lavoratori: focalizzata sui rischi effettivi legati alla mansione e al settore merceologico
In termini di durata e di temi affrontati, la formazione dei lavoratori non ha subito modifiche rispetto al precedente Accordo Stato Regioni del 2011. Ciò significa che restano valide le 4 ore di formazione per la parte generale mentre la parte di formazione specifica è così suddivisa:
- 4 ore per il rischio basso
- 8 ore per il rischio medio
- 12 ore per il rischio alto
La classe di rischio viene definita in base al codice ATECO aziendale.
Il corso di formazione generale e il corso di formazione specifica rischio basso possono essere svolti in modalità e-learning, videoconferenza e presenza; la formazione specifica rischio medio e rischio alto possono essere fruite soltanto in presenza o in videoconferenza (non è ammessa la modalità e-learning).
La formazione dei lavoratori deve essere aggiornata ogni 5 anni, svolgendo un corso di 6 ore in modalità presenza o videoconferenza.
Per riassumere:

La formazione dei lavoratori
Verifica dell’apprendimento
Come previsto dall’Accordo Stato Regioni 2025, è obbligatorio valutare l’apprendimento mediante un test di valutazione finale di 30 domande a risposta multipla per i corsi completi (generale e specifica) e di 10 domande per gli aggiornamenti. Il test si considera correttamente superato quando vi è il 70% di risposte giuste.
Questionario di gradimento
I partecipanti devono, inoltre, esprimere la propria valutazione sul corso mediante la compilazione del questionario di gradimento.
Attestato di frequenza
Una volta superato il test di fine corso, i partecipanti ricevono l’attestato di frequenza che, come previsto dall’Accordo Stato Regioni 2025, ha validità su tutto il territorio nazionale.
