Dal 24 maggio 2026 entra in vigore l’Accordo Stato-Regioni 2026 sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro, che introduce importanti aggiornamenti agli obblighi formativi per aziende, lavoratori e figure responsabili come dirigenti, preposti e datori di lavoro.

Il nuovo quadro normativo aggiorna in modo significativo durata dei corsi, aggiornamenti periodici e modalità di erogazione della formazione, con impatti su formazione obbligatoria, abilitazione attrezzature e ambienti confinati.

 

Accordo Stato-Regioni 2026 formazione: cosa prevede e da quando si applica

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2026 sulla formazione sicurezza lavoro rappresenta l’aggiornamento normativo che disciplina in modo uniforme i corsi obbligatori per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro. Diventa definitivamente operativo dal 24 maggio 2026, concludendosi così il periodo di transizione di dodici mesi previsto per consentire l’adeguamento alle nuove disposizioni.

Tra le novità più importanti emerge un’importante riorganizzazione dei percorsi formativi che prevede criteri più stringenti in termini di durata, aggiornamento e modalità di erogazione dei corsi di formazione sicurezza sul lavoro.

Le disposizioni riguardano in particolare modo la formazione del Preposto, i corsi di abilitazione all’utilizzo di specifiche attrezzature e la formazione per gli addetti operanti in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.

Viene inoltre introdotto un obbligo formativo specifico per i Datori di Lavoro, per i quali è previsto un termine di adeguamento entro maggio 2027.

Riassumiamo cosa diventerà obbligatorio e cosa non sarà più ammesso.

In sintesi: cosa cambia con l’Accordo Stato-Regioni 2026 formazione

  • aggiornamento formazione preposto ogni 2 anni
  • obbligo formativo per datori di lavoro entro 24 mesi
  • stop e-learning asincrono per formazione preposti
  • nuove abilitazioni attrezzature di lavoro (carroponte, CMM, ecc.)
  • nuova formazione ambienti confinati
  • rafforzamento obblighi documentali dei corsi

 

Formazione preposto 2026: obblighi, durata e aggiornamento nel nuovo Accordo Stato-Regioni

Durata del corso e aggiornamento biennale del preposto

Il nuovo Accordo Stato-Regioni sancisce la durata di 12 ore del corso integrale e l’aggiornamento biennale (in precedenza era quinquennale) con una durata minima di 6 ore.

Modalità consentite: stop all’e-learning asincrono

Sia la formazione iniziale sia l’aggiornamento possono essere svolti esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona, con l’esclusione della modalità e-learning asincrona.

Ogni quanto va aggiornato il corso per Preposto?

L’aggiornamento della formazione del Preposto deve essere effettuato con cadenza biennale, quindi ogni 2 anni, per una durata minima di 6 ore, come previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni 2026.

 

Nuovi obblighi formativi per datori di lavoro e dirigenti

Durata dei corsi per dirigenti e datori di lavoro

La formazione datore di lavoro obbligatoria 2026 prevede per i Dirigenti un modulo comune di 12 ore e, dove applicabile, un modulo specifico per i cantieri di 6 ore. L’aggiornamento è quinquennale pari a 6 ore.

Per i Datori di Lavoro è introdotta una formazione obbligatoria specifica da completare entro 24 mesi, composta da un modulo comune di 16 ore ed eventuale modulo cantieri di 6 ore.

Formazione obbligatoria per il datore di lavoro RSPP

La formazione obbligatoria per i Datori di Lavoro che assumono l’incarico di RSPP è suddivisa per settori:

  • Moduli Base: variano da 8 ore (modulo comune) fino a 16 ore in base al settore come Agricoltura, Costruzioni o Chimico
  • Aggiornamento obbligatorio della durata complessiva di 8 ore ogni 5 anni

Entro quando il datore di lavoro deve adeguarsi?

I Datori di Lavoro devono adeguarsi alla nuova formazione obbligatoria entro 24 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni, quindi entro maggio 2027.

La formazione del datore di lavoro può essere svolta online?

La formazione del Datore di Lavoro può essere svolta in modalità online esclusivamente se erogata in videoconferenza sincrona, secondo quanto previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni 2026. Non è invece ammessa la modalità e-learning asincrona.

 

Nuove abilitazioni 2026 per l’utilizzo di attrezzature di lavoro: aggiornamento obbligatorio e addestramento pratico

Nuove regole per carroponte, CMM e macchine raccogli-frutta

Da maggio 2026 anche la formazione per l’abilitazione all’utilizzo di attrezzature specifiche di lavoro deve essere conforme al nuovo Accorso Stato Regioni 2025 che include tipologie di macchine e attrezzature non precedentemente comprese:

    • Carroponte: prevede un modulo teorico-tecnico di 4 ore più un modulo pratico della durata di:
      • 6 ore per carroponte con comando in cabina
      • 6 ore per carroponte con comando pensile/radiocomando
      • ore per utilizzo combinato comando in cabina e pensile/radiocomando

con aggiornamento quinquennale di 4 ore ed addestramento pratico sul luogo di lavoro

  • Macchine raccogli-frutta: prevede una durata complessiva di 8 ore e l’aggiornamento quinquennale di 4 ore.
  • Caricatori per movimentazione materiali (CMM): prevede una durata complessiva di 8 ore e l’aggiornamento quinquennale.

 

Nuova formazione obbligatoria per ambienti confinati e sospetti di inquinamento

Requisiti della formazione per addetti in ambienti confinati: durata dei corsi e aggiornamento quinquennale

Con nuovo Accordo Stato Regioni viene disciplinata in maniera più rigorosa la formazione per gli addetti operanti in ambienti confinati o sospetti di inquinamento: la formazione base prevede un modulo giuridico di 4 ore e uno pratico di 8 ore.

L’aggiornamento è quinquennale con durata di 4 ore.

Chi deve fare la formazione per ambienti confinati o sospetti di inquinamento?

La formazione per ambienti confinati o sospetti di inquinamento è obbligatoria per tutti i lavoratori, preposti e operatori che svolgono attività in spazi confinati, come serbatoi, pozzi, condotte, silos o ambienti potenzialmente pericolosi per presenza di gas o agenti contaminanti, secondo quanto previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni 2026.

 

Nuove regole 2026 per la progettazione dei corsi di formazione

Nuovi obblighi documentali previsti dall’Accordo Stato-Regioni: registro presenze, test finali e monitoraggio della formazione

Da maggio 2026 tutti i corsi dovranno rispettare i criteri introdotti dall’Accordo Stato Regioni 2025 che prevede la gestione documentale di:

  • documento progettuale per ogni corso
  • registro delle presenze in formato cartaceo o elettronico con sistemi di tracciamento
  • test finale
  • verbale di verifica finale
  • fascicolo del corso da conservare per almeno 10 anni
  • monitoraggio dell’efficacia della formazione nel corso della prestazione lavorativa
  • massimo 30 partecipanti

L’entrata in vigore dell’Accordo richiede quindi un approccio organico alla progettazione ed erogazione della formazione, con la finalità non solo di garantire la conformità normativa ma anche la continuità operativa.

 

Entro quando deve essere fatta la formazione dei neoassunti

La formazione dei neoassunti deve avvenire prima dell’inizio dell’attività

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le FAQ ufficiali sull’Accordo Stato-Regioni che intervengono su un punto spesso oggetto di dibattito, ossia la tempistica di formazione dei neoassunti entro 60 giorni dall’assunzione.

Cosa chiariscono le FAQ del Ministero del Lavoro

A tal proposito le FAQ chiariscono che la formazione deve essere erogata:

  • al momento dell’assunzione;
  • al momento del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  • in occasione dell’introduzione di nuovi rischi.

La formazione dei neoassunti deve essere fatta entro 60 giorni?

Il riferimento ai 60 giorni non trova riscontro nel nuovo Accordo ma viene ribadito che la formazione deve avvenire prima che il lavoratore inizi a svolgere le proprie mansioni.

Le FAQ complete sono disponibili sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Consulta le FAQ sul sito del Ministero del Lavoro.

Di seguito raccogliamo le principali domande operative sull’Accordo Stato-Regioni 2026, con un focus sugli aspetti applicativi più rilevanti per aziende e responsabili della formazione.

 

Accordo Stato-Regioni 2026 formazione: domande frequenti e chiarimenti operativi

Cos’è l’Accordo Stato-Regioni 2026 in materia di formazione sicurezza?

L’Accordo Stato-Regioni 2026 è il nuovo aggiornamento normativo che disciplina la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro.

Quando entra in vigore l’Accordo Stato-Regioni 2026?

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2026 entra in vigore il 24 maggio 2026, al termine del periodo di transizione previsto per l’adeguamento delle imprese.

Chi è obbligato alla formazione secondo il nuovo Accordo?

Sono obbligati alla formazione sicurezza 2026: lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro, oltre agli operatori che utilizzano attrezzature specifiche o lavorano in ambienti confinati.

Cosa cambia rispetto al precedente Accordo Stato-Regioni?

Il nuovo Accordo introduce aggiornamenti su durata dei corsi, frequenza degli aggiornamenti, modalità di erogazione (stop e-learning asincrono per alcune figure) e nuovi obblighi formativi per datori di lavoro e attrezzature.

 

Adeguamento all’Accordo Stato-Regioni 2026: supporto per la formazione aziendale

Se la tua azienda deve adeguarsi al nuovo Accordo Stato-Regioni 2026 formazione sicurezza, è importante verificare subito corsi, aggiornamenti e modalità di erogazione.

Un adeguamento non corretto può comportare non conformità nei percorsi formativi di lavoratori, preposti e datori di lavoro.

Just Consulenza supporta le aziende nella gestione della formazione obbligatoria e nell’adeguamento al nuovo Accordo Stato-Regioni 2026.

Contattaci per una verifica della tua formazione aziendale e per costruire un piano di adeguamento conforme alla normativa.

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