Chi è il preposto alla sicurezza?
L’art. 2 del Decreto 81/08, definisce la figura del preposto come “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovraintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
Il preposto alla sicurezza è, dunque, un soggetto chiave che ha l’obiettivo di monitorare e garantire la salute e sicurezza sul lavoro. Responsabili di funzione, capireparto, capisquadra, capisala, capiturno, capocantiere: sono tutti esempi di figure professionali che ricoprono il ruolo di preposti in un contesto aziendale.

Quali sono i principali obblighi del preposto alla sicurezza?
Secondo l’art. 19 del D.lgs. 81/08 – ovvero il Testo Unico per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro – il preposto deve:
- sovrintendere e vigilare sulle disposizioni aziendali in materia di sicurezza
- verificare che i lavoratori abbiano ricevuto adeguate istruzioni sui rischi
- richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza
- informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
- astenersi, salvo eccezioni motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato
- segnalare al datore di lavoro le deficienze dei mezzi, delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale
- interrompere temporaneamente l’attività in caso di rilevazione di condizioni di pericolo e segnalarle tempestivamente
- frequentare appositi corsi di formazione
Da leggere: I ruoli e le figure della Sicurezza sul Lavoro
Sanzioni per il preposto alla sicurezza in caso di violazioni
La lettera f-bis dell’art. 19, comma 1 del D. Lgs. 81/08, prevede, per la violazione degli obblighi sopra citati:
- l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.474,21 € per la violazione dell’art. 19 comma 1 lettere a), c), e), f), f-bis)
- l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 245,70 a 982,81 € per la violazione dell’art. 19 comma 1 lettere b), d), g).
Formazione per preposti
La formazione per preposti rappresenta un elemento fondamentale all’interno del contesto della sicurezza sul lavoro, garantendo che chi occupa ruoli di responsabilità sia adeguatamente preparato per gestire e supervisionare le attività lavorative in modo sicuro ed efficace.
In Italia, la figura del preposto alla sicurezza è definita dal Decreto Legislativo 81/2008, che stabilisce l’obbligo di una formazione specifica per coloro che rivestono questo ruolo cruciale. La formazione per preposti è un requisito legale ma è anche essenziale per la promozione di una cultura della sicurezza sul lavoro, contribuendo a ridurre il rischio di incidenti e a migliorare il benessere dei lavoratori.
Il corso di formazione per preposti copre una vasta gamma di argomenti, tra cui la valutazione dei rischi, le misure preventive e protettive da adottare e le modalità di gestione delle emergenze. Nel dettaglio, la formazione per preposti approfondisce:
- i principali soggetti coinvolti e i relativi compiti, obblighi e responsabilità
- la definizione e l’individuazione dei principali fattori di rischio
- il processo di valutazione dei rischi
- l’individuazione delle principali misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- le relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni dal sistema di prevenzione
- gli incidenti e gli infortuni mancati
- le tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, neoassunti, somministrati e stranieri
- le modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori con disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione
Come cambia la formazione per preposti con l’Accordo Stato Regioni 2025?
Il nuovo Accordo Stato Regioni 2025, firmato il 17 aprile e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio, introduce importanti novità in materia di formazione per la sicurezza sul lavoro.
Con riferimento alla formazione per preposti, la normativa sancisce un aumento della durata dei corsi che passa da 8 a 12 ore. Le modalità ammesse per la fruizione di tale formazione sono in presenza o in videoconferenza, escludendo dalle possibilità la modalità e-learning. L’aggiornamento della formazione è previsto ogni due anni.
Da leggere: Accordo Stato – Regioni 2025: cosa prevede la nuova normativa su formazione e sicurezza sul lavoro
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