L’INAIL, con la Circolare n. 43 del 12 ottobre 2017, ha reso noto che è disponibile per i datori di lavoro, nonché per i soggetti da esso abilitati, un servizio online per la trasmissione del “Registro di esposizione” per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni e biologici.

Il datore di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e del D.M. 155 del 2007, ha l’obbligo di istituire ed aggiornare, per il tramite del medico competente, un registro di esposizione ad agenti biologici.

Precedentemente il datore di lavoro consegnava copia del registro all’INAIL ed all’organo di vigilanza competente per territorio e comunicava loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facessero richiesta, le variazioni intervenute.

Dal 12 ottobre 2017 il Registro di esposizione on-line consente, con un unico inserimento telematico, di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nei confronti di INAIL ed Organismo di Vigilanza. Quanto riportato dalla modalità informatizzata sarà, infatti, immediatamente accessibile ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali tramite l’inserimento delle credenziali in loro possesso.

Il datore di lavoro o i suoi delegati potranno inserire, modificare, visualizzare i dati e trasmettere il Registro tramite apposita area dei servizi online del portale sul sito www.inail.it.

I dati contenuti nei Registri di esposizione cartacei trasmessi entro l’11 ottobre 2017, così come i dati dei Registri di esposizione ricevuti tramite Pec dopo la predetta data (la comunicazione mediante PEC è consentita per le imprese non titolari di una posizione assicurativa territoriale PAT), saranno inseriti all’interno del precedente archivio informatico a cura dell’istituto e resi disponibili nel Registro online.

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