Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02/03/2024 il decreto-legge n. 19/2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” che introduce nuove disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione e contrasto del lavoro irregolare. Da ottobre 2024 sarà introdotto la cosiddetta patente a punti per la sicurezza nei cantieri.

Annunciato anche l’aumento del numero degli ispettori e di sanzioni più severe per le aziende irregolari.

Cosa prevede il decreto in tema di sicurezza?

Il 26 febbraio 2024 il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge relativo a disposizioni urgenti finalizzate a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Tra le altre cose il decreto-legge introduce un nuovo sistema per classificare le imprese e i lavoratori autonomi, chiamato “patente a punti” o “patente a crediti”, e interviene con misure di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare.

In particolare, le misure prevedono:

  • Rafforzamento dell’attività di accertamento delle violazioni in ambito contributivo
  • Potenziamento del personale ispettivo in materia di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS, INAIL) per quello che riguarda i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
  • Disposizioni di carattere preventivo-incentivante (ad esempio subordinando l’erogazione di benefici contributivi e normativi all’assenza di violazioni della sicurezza, sistema premiale ecc.)
  • Disposizioni di natura repressiva: reintroduzioni di sanzioni penali e aggravio delle sanzioni amministrative per le ipotesi di somministrazione illecita di manodopera, sfruttamento dei minori ecc.)

Cos’è la Patente a punti per la sicurezza sui cantieri?

A partire dal 1° ottobre 2024, per le imprese che operano nell’ambito di cantieri edili sarà obbligatoria la “patente a punti” o “patente a crediti”, un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.

La patente a punti nasce con lo scopo di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro irregolare e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La patente viene rilasciata in formato digitale dall’ispettorato nazionale del lavoro (INL) territorialmente competente al responsabile legate dell’impresa o al lavoratore autonomo in possesso di:

La patente viene rilasciata con 30 crediti iniziali. Le imprese e i lavoratori autonomi in possesso della patente potranno operare nei cantieri temporanei o mobili solo se nella patente ci sia un punteggio non inferiore a 15 crediti.

Quanti punti vengono tolti a seguito di accertati inadempimenti?

La decurtazione dei punti può avvenire nei seguenti casi:

  • 10 crediti in caso di accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/08
  • 7 crediti in caso di accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI
  • 5 crediti per provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 3, comma 3 e seguenti del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 in materia di lavoro irregolare
  • 20 crediti in caso di riconoscimento della responsabilità di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata morte
  • 15 crediti in caso di riconoscimento della responsabilità di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale
  • 10 crediti in caso di riconoscimento della responsabilità di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione del lavoro per più di 40 giorni

In via cautelativa, l’INL può sospendere la patente fino ad un massimo di 12 mesi nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro (assoluta o parziale).

Come reintegrare i punti persi?

La reintegrazione dei punti può avvenire solo dopo che il soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti avrà frequentato i corsi di cui all’articolo 37, comma 7 del D.lgs. 81/08.

Ciascun corso consente di riacquistare 5 crediti, fino ad un massimo di 15. Trascorsi 2 anni dalla notifica del provvedimento, a fronte dell’attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo, fino ad un massimo di 10 crediti (nel caso in cui l’impresa o il lavoratore autonomo non sia stato destinatario di ulteriori accertamenti di violazioni che hanno determinato la decurtazione di punti).

Inoltre, il punteggio è incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 81/08.

Non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Per approfondire: L’obbligo della certificazione SOA per le imprese edili

Maggiori controlli nei cantieri

Il nuovo decreto PNRR prevede inoltre un aumento degli ispettori del lavoro per incrementare anche i controlli a garantire il funzionamento del meccanismo.

Sanzioni più severe

Fra le altre misure, il divieto per le aziende che hanno commesso gravi violazioni di partecipare fino a 5 anni alle gare pubbliche, taglio dei benefici fiscali, maggiori controlli e sanzioni più severe, anche penali per limitare l’impiego in nero.

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