Il Responsabile Tecnico della Gestione dei Rifiuti è obbligatorio per le imprese regolarmente iscritte all’Albo Gestori Ambientali (articolo 10, comma 4, del Regolamento), senza il quale non possono operare e rimanere iscritte, e di supporto all’imprenditore per la corretta organizzazione aziendale tesa alla tutela dell’ambiente.

Il D.M. n. 120 del 3 giugno 2014 definisce la figura del Responsabile che si occupa della corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti nelle aziende nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Vediamo insieme chi è e quando è obbligatorio.

Chi è il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti

Il Responsabile Tecnico è un esperto in tutto ciò che riguarda il ciclo di gestione dei rifiuti, abbinando competenze tecnico-scientifiche a quelle legate alla sicurezza sul lavoro e agli adempimenti normativi. Questo deve attuare tutte le azioni necessarie a garantire la corretta gestione dei rifiuti, svolgendo la propria attività in maniera effettiva e continuativa.

La figura del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti viene definita dal regolamento dell’Albo Gestori Ambientali contenuto del Decreto Ministeriale 120/2014. In particolare, gli articoli 12 e 13 del regolamento definiscono compiti, responsabilità, requisiti e formazione della figura del Responsabile Tecnico.

Il ruolo del Responsabile dei rifiuti può essere ricoperto dal titolare dell’azienda o dal legale rappresentante, da un dipendente o da un professionista esperto esterno all’azienda che offre i propri servizi di consulenza.

Il Responsabile deve essere in possesso del requisito di “idoneità”, che consiste nella dimostrazione della sua preparazione mediante una verifica iniziale e successive verifiche quinquennali.

Cosa fa il responsabile tecnico gestione rifiuti?

Il Responsabile tecnico svolge azioni atte ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa e vigila sulla corretta applicazione della normativa di riferimento.

Quali sono le responsabilità del responsabile tecnico?

I compiti del Responsabile Tecnico dei Rifiuti sono stabiliti dall’art. 12 del Decreto Ministeriale 120/2014. Il comma 1 dell’articolo stabilisce che “compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa”.

Con la Delibera n. 1 del 23 gennaio 2019, il Comitato ha emanato le “prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del Responsabile Tecnico”.

Nell’articolo 1 della Delibera sono elencati i compiti generali quali:

  • coordinamento delle attività degli addetti dell’impresa;
  • definizione delle procedure per gestire eventuali situazioni d’urgenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l’eventuale ripetersi di dette circostanze;
  • vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione;
  • verifica della validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.

Quando è obbligatorio il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti?

Per le imprese che svolgono le attività che richiedono l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali è obbligatorio avere un Responsabile Tecnico dei Rifiuti (articolo 10, comma 4, del Regolamento).
Infatti, senza questa figura non è permesso svolgere le attività di gestione rifiuti per le quali è necessaria l’iscrizione all’Albo.

Le imprese iscritte all’Albo in cui non è presente il Responsabile Tecnico rischiano un procedimento disciplinare diretto alla revoca dell’autorizzazione e alla sua cancellazione.

In particolare, la figura del Responsabile Tecnico è obbligatoria per le seguenti categorie di iscrizione:

  • Raccolta e trasporto di rifiuti urbani (categoria 1), rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) e rifiuti speciali pericolosi (categoria 5);
  • trasporto transfrontaliero di rifiuti (categoria 6);
  • Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi (categoria 8);
  • bonifica di siti (categoria 9);
  • bonifica di beni contenenti amianto (categoria 10).

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